Il nuovo Statuto del 19 giugno 2010 ha reso più agile la struttura dell’Associazione, permettendole così di essere una forza di supporto alle attività del Seminario

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Articolo 1

E’ istituita nell’Arcidiocesi di Milano l’Associazione canonica pubblica “Amici del Seminario” sotto il patrocinio dei Ss. Ambrogio e Carlo.

La superiore direzione dell’Associazione di cui al can. 315 compete all’Arcivescovo di Milano.

Gli organi della Associazione sono:

1. l’Assemblea dei Soci,

2. il Consiglio di Amministrazione,

3. il Presidente e il Vice­Presidente.

La sede dell’Associazione è in Milano, piazza Fontana, 2.

Articolo 2

L’Associazione è senza fine di lucro e il suo scopo è sostenere la comunità cristiana nel compito di promuovere le vocazioni presbiterali (can. 233 § 1) e aiutare il Seminario nella missione che gli è propria della formazione del Clero, mediante aiuti spirituali, materiali e promuovendo la beneficenza dei fedeli.

Articolo 3

Possono essere soci dell’Associazione le Parrocchie e gli enti ecclesiastici con sede nella Arcidiocesi di Milano che versano la quota associativa annuale. L’ammissione tra i soci deve essere confermata dal Presidente e annotata nel Libro Soci.

La partecipazione dei soci all’Associazione non può essere temporanea.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.

I soci devono osservare le norme statutarie e quanto deciso dagli organi dell’Associazione; sono altresì tenuti a versare annualmente la quota sociale nei termini indicati dal Consiglio di Amministrazione. L’inosservanza dei suddeti obblighi implica l’esclusione dall’Associazione deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Ai soci sono inviate le riviste dell’Associazione.

Articolo 4

Compete all’Assemblea di Soci:

1. approvare le linee programmatiche predisposte dal Consiglio,

2. approvare il rendiconto economico e finanziario annuale,

3. nominare i Consiglieri di competenza,

4. deliberare la proposta di modifica statutaria che dovrà poi essere debitamente approvata.

All’Assemblea partecipano tutti i soci in regola con i pagamenti della quota associativa, nella persona del Parroco oppure del legale rappresentate, o di un loro delegato, preferibilmente scelto tra i membri dei consigli di cui ai cann. 537 (per le Parrochie) e 1280 (per gli Enti).

L’Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno una volta all’anno dal Presidente e ogni qual volta lo richieda almeno un terzo dei soci.

L’avviso di convocazione è trasmesso, anche via mail, almeno 5 giorni prima della data fissata e deve indicare l’ordine del giorno e la sede.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Soci e in seconda convocazione qualunque sia il loro numero.

Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza assoluta dei Soci presenti.

Il Presidente e un consigliere sottoscrivono il verbale dell’Assemblea.

Articolo 5

Il Presidente dell’Associazione è il Rettore del Seminario Maggiore (nel caso vi siano più  Rettori, quello indicato dall’Arcivescovo).

Al Presidente compete:

1. la legale rappresentanza,

2. convocare l’Assemblea dei soci e presiederla,

3. convocare il Consiglio di Amministrazione e presiederlo,4. curare, assieme al Vicepresidente, l’esecuzione di quanto deliberato dall’Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione,

5. confermare le adesioni dei nuovi soci.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, esercita le sue funzioni il Vicepresidente.

Articolo 6

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 membri:

– il Presidente,

– il Direttore del Segretariato diocesano per il Seminario, quale Vicepresidente,

– tre consiglieri eletti dall’Assemblea,

– due consiglieri nominati dall’Arcivescovo.

I Consiglieri eletti o nominati restano in carica fino all’approvazione del rendiconto economico e finanziario relativo al terzo esercizio successivo alla loro elezione o nomina e possono essere confermati più volte.

Articolo 7

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta all’anno e tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, anche su  esplicita indicazione dell’Arcivescovo, oppure su  richiesta di almeno tre consiglieri.

Al Consiglio compete:

1. individuare le linee programmatiche dell’attività associativa che saranno sottoposte all’approvazione dell’Assemblea,

2. predisporre la relazione annuale circa le attività dell’Associazione e il rendiconto economico e finanziario che saranno sottoposti all’approvazione dell’Assemblea,

3. curare la trasmissione del rendiconto economico all’autorità diocesana (can. 319),

4. promuovere i rapporti tra l’Associazione e gli altri organismi diocesani (Uffici di Curia, Consigli diocesani, ecc.), in particolare con il Centro Diocesano Vocazioni,

5. determinare l’importo della quota associativa annuale,

6. deliberare la cessazione dei soci (art. 3),

7. proporre all’Assemblea dei Soci le modifiche statutarie.

8. deliberare in ordine a tutti gli atti che non sono di competenza esclusiva di altri organi.

Il Consiglio può delegare l’ordinaria amministrazione al Presidente o al Vicepresidente; può altresì delegare il compimento di atti particolari ad un consigliere.

Articolo 8

I compiti esecutivi sono affidati al Direttore del Segretariato diocesano per il Seminario, nominato dall’Arcivescovo per un triennio.

È compito del Direttore del Segretariato diocesano per il Seminario:

1. promuovere e organizzare le attività associative secondo le determinazioni assunte dagli organi associativi,

2. curare la preparazione e l’animazione della “Giornata per il Seminario”,

3. curare la pubblicazione delle riviste associative,

4. ricevere le offerte per l’Associazione e promuovere quelle per il Seminario,

5. predisporre la relazione e il bilancio annuale da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 9

La funzione di Assistente ecclesiastico dell’Associazione viene svolta da un sacerdote, proposto dal Presidente e nominato dall’Arcivescovo per un triennio.

All’Assistente ecclesiastico compete, tra l’altro, promuovere la formazione spirituale di quanti collaborano alle attività dell’Associazione.

Articolo 10

Il patrimonio della Associazione è costituito da euro 5.000,00 depositati presso un istituto di credito.

Costituiscono mezzi di funzionamento per l’Associazione:

1. le quote associative,

2. le offerte e le liberalità,

3. le donazioni, le eredità e i legati,

4. i frutti del patrimonio,

5. i contributi pubblici e privati,

6. le raccolte occasionali di fondi,

7. l’avanzo di eventuali attività economiche.

L’utile economico annuale deve essere versato al Seminario Arcivescovile di Milano.

L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o patrimonio durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o dallo Statuto.

Articolo 11

Le modificazioni al presente statuto possono essere apportate solo a seguito di approvazione dell’Arcivescovo di Milano (can. 314), sia su iniziativa dello stesso che su proposta elaborata dal Consiglio di Amministrazione e deliberata dall’Assembela dei Soci.

Articolo 12

In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, il patrimonio deve essere devoluto ad altro ente con finalità analoghe, indicato dall’Arcivescovo di Milano, o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23  dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 13

Per quanto qui non espressamente stabilito, valgono le norme canoniche.